AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Dettagli della notizia

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Appello

Data:

24 Aprile 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Il servizio è rivolto ai cittadini e alle cittadine che vogliono concorre a comporre la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.

Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari.

 

Come fare

Chi è dotato dei requisiti indicati può presentare domanda d'iscrizione utilizzando l'apposito modulo, all'ufficio elettorale, con copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Requisiti:
Per richiedere l'iscrizione è necessario:

  • avere la cittadinanza italiana;
  • godere dei diritti civili e politici;
  • avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
  • essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise;
  • essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
  • buona condotta morale.

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:

a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

E' necessario compilare il modulo di domanda per iscrizione all'albo dei giudici popolari allegato alla presente notizia, unitamente ad una copia di un documento d'identità in corso di validità.

Cosa si ottiene

L'iscrizione all'Albo dei giudici popolari che ha valore fino alla cancellazione, disposta dalla competente commissione, per il raggiungimento del limite del sessantacinquesimo anno d’età, per il venir meno di uno degli ulteriori requisiti in sede di iscrizione, per sopraggiunta incompatibilità con l’ufficio di Giudice Popolare, ai sensi dell’articolo 12 o per morte.

L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio. Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonche' alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento. Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento. I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza. Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

Tempi e scadenze

Le domande possono essere presentate dall'1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari.  Le domande presentate al di fuori di tale fascia oraria potranno dar luogo all’iscrizione nel corso della procedura di aggiornamento del successivo anno dispari.

Ultimo aggiornamento: 13/08/2024, 09:56

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